ASSOCIAZIONE GENITORI SAN LEO

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Associazione: “GENITORI SCUOLA SAN LEO”

STATUTO

Articolo 1- Costituzione dell’Associazione
E’ costituita l’associazione così denominata "Associazione Genitori Scuola San Leo”, “Associazione di fatto” tra i genitori delle bambine e dei bambini che frequentano la scuola per l’infanzia e scuola primaria nel plesso scolastico di San Leo/Capoluogo.
La Sede dell’Associazione è sita in Strada Leontina, 39/C - 61018 San Leo (PU),
            Articolo 2 - Riferimenti
L’Associazione dei Genitori è un organismo indipendente da ogni movimento politico e confessionale che rispetta i valori sanciti dalla Costituzione Italiana, l’individuo nella sua diversità sociale e culturale e non persegue fini di lucro.
Tutte le cariche sociali e le prestazioni degli associati sono esclusivamente a titolo gratuito salvo i rimborsi di spese documentate e autorizzate dal Direttivo.
            Articolo 3 - Scopi
Scopi dell’Associazione sono:
a) garantire la qualità dell’educazione e della crescita dei propri figli mediante la partecipazione diretta dei genitori alla vita della Scuola realizzata attraverso l’informazione sull’attività degli organi collegiali, l’esame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici e istituzionali;
b) promuovere una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della Scuola (docenti, studenti,genitori) e le Agenzie socio-culturali pubbliche e private, espressioni della “società civile”;
c) finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall’Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente;
d) promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative tra i genitori, con il loro coinvolgimento alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva, responsabile e qualificata;
e) organizzare momenti di informazione per genitori riguardo a problematiche specifiche;
f) promuovere azioni di sostegno per le piccole scuole e scuole di montagna che per le loro peculiari caratteristiche rappresentano una grande risorsa nazionale;
g) promuovere azioni e iniziative socio-culturali sul territorio;
L’Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico-disciplinare.
            Articolo 4 - Soci
Possono essere Soci dell’Associazione tutti i genitori o tutori degli studenti frequentanti la scuola dell’infanzia e scuola elementare.
Sono Soci sostenitori –senza diritto di voto- coloro che contribuiscono economicamente o con beni e servizi 
            Articolo 5 - Proventi
I proventi dell’Associazione derivano da:
a) quote associative;
b) liberi versamenti dei genitori;
c) manifestazioni indette dall’Associazione stessa;
d) eventuali elargizioni volontarie, lasciti o donazioni;
e) contributi pubblici o privati.
            Articolo 6 - Organi
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) Il Direttivo
c) I Revisori dei conti
            Articolo 7 - Assemblea
L’Assemblea dei Soci è convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta all’anno.
La convocazione della prima seduta è effettuata, ogni anno, dal Presidente uscente.
L’Assemblea ordinaria dei Soci approva:
a) il programma delle attività dell’Associazione;
b) il rendiconto economico e finanziario.
All’Assemblea ordinaria dei Soci compete l’elezione del Presidente, del Vice Presidente (con funzioni di tesoriere), del Segretario, dei Revisori dei conti.
            Articolo 8 – Convocazione Assemblea
Le Assemblee straordinarie dei Soci potranno essere convocate per decisione del Presidente, o per richiesta di almeno il 10% dei Soci.
L’Assemblea straordinaria delibera su:
a) modifiche al presente Statuto;
b) argomenti non di competenza dell’Assemblea ordinaria dei Soci;
c) revoca di uno o più componenti degli Organi sociali di cui all’art. 6;
d) scioglimento dell’ Associazione di cui all’art. 18.
Per le decisioni di cui ai commi a), c) e d) è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
            Articolo 9 – Comunicazione ai Soci
L’avviso di convocazione dell’Assemblea - contenente l’ordine del giorno – deve essere affisso all’Albo della Scuola, pubblicato sul sito Internet dell’Associazione, se disponibile, comunicato ai genitori con e-mail o altri mezzi tecnologici, per iscritto, tramite gli studenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
            Articolo 10 – Sistema decisionale
Le decisioni (ad eccezione di quelle a maggioranza qualificata come previsto dall’art. 8) sono prese da tutti gli Organi sociali, a maggioranza semplice, cioè col voto favorevole di metà più uno dei Soci presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.
            Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo
Il Direttivo è composto dal Presidente, il Vice-Presidente (con funzioni di tesoriere), il Segretario.
I Componenti del Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.
            Articolo 12 – Il Presidente
Il Presidente:
1) rappresenta legalmente l’Associazione, anche nei contatti istituzionali con i diversi Enti del territorio;
2) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, cura la formulazione dell’ordine del giorno,
    regola lo volgimento delle assemblee e ne dirige la discussione;
3) tiene i contatti con i vari organi della scuola.
4) deposita la propria firma sul c/c bancario o postale dell’Associazione per le operazioni di versamento e prelievo, con firma disgiunta dal Vice-Presidente ed eventuali altre due persone indicate dall’Assemblea dei Soci.
            Articolo 13 – Il Vice Presidente/Tesoriere
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
Nelle sue funzioni di Tesoriere redige il bilancio e tiene i conti di cassa, la cui giacenza, salvo per le piccole occorrenze, deve essere depositata su un conto corrente bancario o postale. Deve quindi curare la tenuta e la gestione degli estratti conto e depositare la propria firma per i versamenti ed i prelievi dei fondi dell’Associazione con firma disgiunta da quella del Presidente. Assolve a tutte le incombenze a lui demandate dal Presidente.
            Articolo 14 – Il Segretario
Il Segretario compila il verbale delle riunioni, che verranno affissi all’Albo dell’Associazione e pubblicati sul sito Internet della scuola o dell’Associazione, se disponibili, cura la conservazione e l’archiviazione di documenti, verbali e materiali vari dell’Associazione
            Articolo 15 – Incompatibilità
I Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d'Istituto non possono assumere la carica di Presidente e Vice-Presidente.
            Articolo 16 – I Revisori dei conti
L’Assemblea elegge 2 Revisori dei conti che controllano la regolarità delle operazioni contabili correnti e di bilancio. Durano in carica un anno e sono rieleggibili.
            Articolo 17 – Avanzi di gestione
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il mese di novembre di ogni anno.
            Articolo 18 – Scioglimento dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta, ed il patrimonio devoluto, solo con delibera dell’Assemblea straordinaria, con voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto alla scuola di San Leo o ad altra Associazione con finalità analoghe, o con fini di pubblica utilità.
            Articolo 19 – Vertenze e contenziosi
Tutte le vertenze che possono insorgere tra i Soci e l’Associazione in ordine a:
a) questioni riguardanti l’interpretazione del presente Statuto;
b) le vicende dell’Associazione;
c) il comportamento dei Soci;
Saranno definite mediante arbitrato di tre Soci nominati dall’Assemblea, convocata appositamente, e il loro giudizio è inappellabile.
            Articolo 20 – Riferimento normativo
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.


 

Il presente Statuto è stato redatto come primo atto della costituzione dell’Associazione “GENITORI SCUOLA SAN LEO” e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei genitori.

San Leo, 24 Aprile 2009 ore: 09:00
Nella stessa riunione sono stati eletti all’unanimità i seguenti componenti dell’Associazione a ricoprire le cariche istituzionali:

   - PRESIDENTE :                               Pruccoli Piersante         ..………………………………..…

   - VICE-PRESIDENTE/TESORIERE:    Giacobbi Simone          ………..…………..………………

   - SEGRETARIO :                               Santoni Giancarlo         .……………………………..…… 


   - REVISORE DEI CONTI:                   Cecchetti Marina           …………………………….………

   - REVISORE DEI CONTI:                   Evangelisti Fabiano      ……………….……………………
    

Per Associazione “GENITORI SCUOLA SAN LEO”

Firma             Il Segretario

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"Associazione genitori SCUOLA SAN LEO-CAPOLUOGO”