From: "Salvato da Windows Internet Explorer 7" Subject: Superando.it - Restano molte preoccupazioni, soprattutto per la formazione delle classi Date: Thu, 6 Aug 2009 10:20:15 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01CA167F.7D9D9F20" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.0.6000.16545 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01CA167F.7D9D9F20 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.superando.it/content/view/4792/116/
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Restano molte preoccupazioni, soprattutto per la formazione delle=20
classi
Pagina corrente: Restano molte preoccupazioni, =
soprattutto per=20
la formazione delle classi

Come anticipato nei giorni scorsi (se ne legga =
cliccando qui), la=20
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 ha pubblicato il Decreto del =
Presidente=20
della Repubblica (DPR) n.=20
81 del 20 marzo 2009, recante il Regolamento per la =
riorganizzazione=20
della rete scolastica e la formazione delle classi, =
in=20
applicazione dell'articolo 64 del Decreto Legge 112/08, convertito dalla =
Legge=20
133/08,=20
una delle leggi di riforma della scuola operata dal ministro =
Gelmini.
Qui di=20
seguito proponiamo il contenuto degli articoli che pi=F9 ci=20
interessano.
Articolo 2
Il=20
comma 2 stabilisce che la definizione delle annuali =
dotazioni=20
organiche complessive debba avvenire tra l'altro anche in base =ABalle =
esigenze=20
degli alunni disabili=BB (lettera a) e alle =ABcaratteristiche =
dell'edilizia=20
scolastica=BB (lettera f).
Nel comma 5, poi, si =
legge che -=20
prima di ripartire le risorse a livello provinciale - =ABi dirigenti =
preposti agli=20
uffici scolastici regionali=BB dovranno =ABpromuovere =
interlocuzioni e=20
confronti con le regioni e con gli enti locali=BB. Tutto ci=F2 fino a =
quando ogni=20
singola Regione non avr=E0 provveduto con un'apposita propria Legge=20
Regionale.
Infine, il comma 6 stabilisce che =ABi =
dirigenti=20
dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono =
responsabili del=20
rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle=20
classi=BB.
Articolo 3
Esso =
stabilisce=20
che per il solo anno scolastico 2009-2010 si continuino ad applicare =
i=20
tetti massimi per la formazione delle prime classi di ogni =
ordine e=20
grado fissati nel Decreto Ministeriale 331/98 e nel Decreto Ministeriale 141/99 (che ne =E8 parte integrante), limitatamente =
a quelle=20
scuole che saranno inserite in un elenco, =ABai fini di un apposito =
piano generale=20
di riqualificazione dell'edilizia scolastica=BB.
Per tutte le altre =
scuole,=20
invece, gi=E0 dall'anno scolastico 2009-2010 il numero degli alunni =
per=20
classe verr=E0 determinato dividendo il numero degli iscritti al primo =
anno per il=20
numero delle classi costituite in base all'assegnazione degli organici =
di=20
diritto operata dall'Ufficio Scolastico=20
Regionale.
Articolo 4
Il=20
comma 1 stabilisce che in organico di fatto vi possano =
essere=20
scostamenti del 10% in pi=F9 o in meno rispetto al numero minimo e =
massimo di=20
alunni per classe di cui ai successivi articoli del =
Regolamento.
Secondo il=20
comma 2, poi, i dirigenti possono - in via del tutto=20
eccezionale - chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale di aumentare il =
numero=20
delle classi solo in caso di aumento effettivo del numero di alunni =
rispetto=20
alle previsioni.
Articolo =
5
Esso si=20
intitola Classi con alunni in situazione di disabilit=E0. Il=20
comma 1 conferma i limiti massimi al numero degli =
insegnanti=20
per il sostegno in organico di fatto indicati all'articolo 2, commi 413 =
e 414=20
della Legge 244/07=20
(Finanziaria per il 2008) e cio=E8 un rapporto medio nazionale =
di un=20
insegnante ogni due alunni con possibile compensazione tra =
Province e,=20
come stabilito dalla Magistratura, anche tra casi=20
singoli, ferma restando la media della singola =
Provincia, norme che permarranno sino a quando le singole Regioni non =
avranno=20
adottato apposite leggi in materia.
Il comma 2 =
recita poi:=20
=ABLe classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, =
ivi=20
comprese le sezioni di scuola dell=92infanzia, che accolgono alunni con =
disabilit=E0=20
sono costituite, di norma, con non pi=F9 di 20 alunni, =
purch=E9 sia=20
esplicitata e motivata la necessit=E0 di tale consistenza numerica, in =
rapporto=20
alle esigenze formative degli alunni disabili, e purch=E9 il progetto =
articolato=20
di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie =
adottate=20
dai docenti della classe, dall=92insegnante di sostegno, o da altro =
personale=20
operante nella scuola. 
L=92istituzione delle predette classi deve in ogni =
caso far=20
conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui =
all=92articolo 64,=20
comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [grassetto nostro,=20
N.d.R.]=BB.
Ebbene, tenuto conto di quanto stabilito nel =
precedente=20
articolo 4, tale tetto pu=F2 essere aumentato o ridotto fino a =
un massimo=20
di 2 unit=E0. L'ultimo inciso del comma 2 - concernente il =
rispetto delle=20
economie da realizzare - e il successivo comma 3 =
dovranno=20
comunque essere interpretati alla luce delle pi=F9 recenti =
sentenze=20
dei Tribunali Amministrativi Regionali (se ne legga in questo =
sito=20
cliccando qui) e=20
del Consiglio di Stato, secondo cui si deve tener conto comunque delle=20
=ABeffettive esigenze=BB dei singoli alunni con =
disabilit=E0, il cui=20
diritto allo studio costituzionalmente garantito non pu=F2 essere =
affievolito=20
discrezionalmente dall'Amministrazione neanche per motivi =
economici=20
(se ne legga in questo sito cliccando qui).
Da segnalare che la norma riguarda =
espressamente=20
le prime classi, mentre rispetto alle classi =
successive,=20
rimandiamo alle nostre osservazioni generali riportate qui di =
seguito.
Il=20
comma 4, infine, richiama le norme sulle =
certificazioni=20
collegiali di handicap di cui al Decreto del Presidente del Consiglio =
dei=20
Ministri (DPCM) 185/06.
Articolo=20
6
Riguarda la materia della scuola in=20
ospedale.
Articolo=20
7
Concerne le classi e i corsi per =
l'educazione per=20
gli adulti. In tal senso =E8 da ricordare che a quei corsi =
possono=20
iscriversi gli alunni con disabilit=E0 con tutti i diritti loro =
spettanti ai sensi=20
dell'Ordinanza Ministeriale 455/97, espressamente richiamata dalla Sentenza =
della Corte=20
Costituzionale 226/01.
Articolo=20
8
Riguarda la possibilit=E0 di costituire classi =
con numero=20
di alunni inferiore al minimo nelle zone disagiate (piccole isole, =
comuni=20
montani, zone di minoranze linguistiche, aree a rischio di devianza =
minorile o=20
con rilevante presenza di alunni con particolari difficolt=E0 di =
apprendimento e=20
di scolarizzazione).
Articolo =
9
Vi si=20
tratta della scuola dell'infanzia. Fermo restando che =
per=20
l'anno scolastico 2009-2010 le prime classi vadano da un minimo di =
15 a un=20
massimo di 25 alunni (28 qualora le eccedenze di iscrizioni non possano =
essere=20
distribuite in scuole viciniori), a partire dall'anno scolastico =
2010-2011 tali=20
classi andranno da un minimo di 18 a un massimo di 26 alunni (29 in caso =
di=20
eccedenza di iscrizioni).
Da segnalare che l'articolo fa =
espressamente salvo=20
il numero massimo di 20 alunni, di norma, in presenza di alunni =
con=20
disabilit=E0 di cui all'articolo 5, anche in caso di eccesso di =
iscrizioni.
Articolo =
10
Riguarda la=20
scuola primaria, nella quale le prime =
classi=20
vanno da un minimo di 15 a un massimo di 26 alunni (elevabile a 27 in =
caso di=20
eccesso di iscrizioni).
Viene espressamente fatto salvo il =
numero=20
massimo, di norma, di 20 alunni delle classi con alunni con =
disabilit=E0,=20
di cui al precedente articolo 5.
Articolo=20
11
Il comma 1 parla della =
scuola=20
secondaria di primo grado le cui prime classi variano da un =
minimo di=20
18 a un massimo di 27 alunni (28 in caso di eccedenze).
Non =
viene=20
espressamente richiamato il precedente articolo 5, comma 2 per =
evidente=20
svista; ma tale omissione =E8 colmata dall'ampia portata dello stesso =
articolo 5,=20
comma 2 che comunque, essendo norma speciale, prevale sulle norme=20
generali.
Il comma 2, invece, riguarda le classi =
successive=20
alla prima nelle scuole secondarie di primo grado le=20
quali non possono mediamente scendere al di sotto =
di 20=20
alunni, pena l'accorpamento con altre classi. In questo caso =E8 da =
ritenere che a=20
seguito dell'accorpamento le classi risultanti non debbano superare i 28 =
alunni.
Articolo 16
Concerne =
la=20
scuola secondaria di secondo grado nella quale le prime =
classi=20
vanno da un minimo di 27 a un massimo di 30 alunni. Nemmeno qui - per =
evidente=20
svista - viene espressamente richiamato il precedente articolo =
5, comma=20
2, ma pure qui l'omissione =E8 colmata dall'ampia portata dello =
stesso=20
articolo 5, comma 2 che come si diceva, essendo norma speciale, prevale =
su=20
quelle generali.
Articolo=20
17
Stabilisce che le classi successive alla =
prima=20
nelle scuole secondarie di secondo grado non possano mediamente =
scendere al di sotto di 22 alunni, pena l'accorpamento con altre classi. =
Inoltre, le singole classi finali non possono scendere al di sotto =
dei 10=20
alunni, pena l'accorpamento con altre classi; =E8 da ritenere, in questi =
due casi,=20
che a seguito dell'accorpamento le classi risultanti non debbano =
superare i 30 alunni.
Articolo=20
22
Esso prevede un monitoraggio da parte del =
Ministero sul=20
rispetto della normativa primaria e regolamentare in materia di =
formazione delle=20
classi.
Articolo 23
In caso =
di=20
contrazione di organico, i docenti a tempo indeterminato risultati=20
soprannumerari verranno assegnati ad attivit=E0 di sostegno, se in =
possesso del=20
titolo di specializzazione.
Articolo=20
24
Vi si abrogano, tra l'altro, i Decreti =
Ministeriali=20
331/98 e 141/99 che fissavano il tetto massimo di alunni per classe in =
presenza=20
di alunni con =
disabilit=E0.
Osservazioni
Il=20
Regolamento - sia pur migliorato accogliendo il parere della Conferenza=20
Stato-Regioni che proponeva alcune osservazioni delle Associazioni in =
merito al=20
numero massimo di alunni per classe in presenza di alunni con =
disabilit=E0 -=20
suscita comunque preoccupazione e vediamo=20
perch=E9.
1.
Nelle scuole secondarie, mentre =
=E8=20
assicurato il tetto massimo per la formazione delle prime classi, =
nulla=20
viene espressamente detto per le classi successive, rispetto =
alle quali=20
sono previsti possibili accorpamenti in caso di contrazione del numero =
di alunni=20
per abbandoni, bocciature ecc.
Si potrebbe pertanto pervenire =
anche a=20
classi sino a un massimo di 30 alunni con la presenza di alunni =
con=20
disabilit=E0, la qual cosa sembra assurda, specie se confrontata con gli =
orientamenti della Magistratura che ha fissato il principio del rispetto =
delle=20
=ABeffettive esigenze=BB degli alunni con disabilit=E0 =
anche in=20
presenza di problemi di spesa pubblica, come gi=E0 pi=F9 sopra =
richiamato. Infatti,=20
il principio del rispetto delle =ABeffettive esigenze=BB non vale solo =
riguardo al=20
numero di ore di sostegno, ma - come espressamente stabilito =
nell'articolo 5,=20
comma 2 del presente Regolamento - anche riguardo al maggiore o =
minore=20
affollamento delle classi. Sembra infatti assurdo che una volta =
stabilito l'obbligo di un minore affollamento per le prime classi, =
tale=20
obbligo non sussista pi=F9 nelle classi successive, dove =
invece, a causa=20
della crescente complessit=E0 degli studi, le esigenze di maggior =
attenzione da=20
parte dei docenti curricolari per gli alunni con disabilit=E0 dovrebbe=20
crescere.
2.
Un'altra preoccupazione =E8 =
suscitata=20
dall'abrogazione del Decreto Ministeriale 141/99 che fissava anche dei=20
tetti massimi al numero di alunni con disabilit=E0 =
presenti nella=20
stessa classe.
Il Regolamento di cui stiamo parlando nulla dice in =
proposito=20
e pertanto l'abrogazione della norma precedente sembra lasciare =
campo=20
libero alla presenza di qualunque numero di alunni con =
disabilit=E0 nella=20
stessa classe. Ma ci=F2 contrasta con il pi=F9 volte richiamato =
principio del=20
rispetto delle =ABeffettive esigenze=BB, poich=E9 la compresenza di =
pi=F9 alunni con=20
disabilit=E0 rende assai meno agevole il lavoro didattico dei docenti =
curricolari=20
e meno fruttuoso l'esercizio del diritto allo studio, con =
ripercussioni=20
sulla qualit=E0 dell'integrazione scolastica e di tutto il =
sistema di=20
istruzione.
3.
La situazione =E8 resa poi=20
ancora pi=F9 critica dal disposto dell'articolo 2, =
comma 6,=20
secondo cui i dirigenti scolastici e i direttori scolastici regionali e=20
provinciali sono responsabili per il mancato rispetto delle norme del=20
regolamento, specie per la parte finanziaria. Ci=F2 render=E0 tali =
funzionari=20
molto pi=F9 guardinghi e sospettosi e quindi molto =
pi=F9 orientati=20
a decidere verso posizioni restrittive circa i diritti delle =
persone con=20
disabilit=E0.
4.
Se poi si sommano =
l'aumento=20
del numero di alunni per classe con l'illimitata possibilit=E0 di =
presenza di=20
alunni con disabilit=E0 nella stessa classe, le preoccupazioni =
si=20
raddoppiano ed =E8 da ritenere che - in mancanza di chiarimenti =
urgenti=20
sui precedenti due punti critici - le famiglie si rivolgeranno alla =
Magistratura=20
per ottenere quella chiarezza che tale DPR non ha voluto o non ha potuto =
esplicitare.
5.
In conclusione, si suggerisce =
alle=20
famiglie stesse che - prima di rivolgersi alla Magistratura - si =
rivolgano=20
ai Sindaci che hanno potere di negoziazione con le =
autorit=E0=20
scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, anche per il rispetto =
delle norme=20
sulla sicurezza nell'edilizia scolastica (se ne legga =
in questo=20
sito cliccando qui) e,=20
nei casi di violazione della normativa ai loro danni, inviino esposti=20
all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero, che hanno compiti di=20
monitoraggio della normativa ai sensi del citato articolo 22 di questo =
stesso=20
Regolamento.
*Vicepresidente nazionale della =
FISH=20
(Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile =
del=20
Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD =
(Associazione=20
Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni =
riadattamenti,=20
una scheda gi=E0 pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile=20
concessione.