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Capo I GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Art. 1. (Governo delle istituzioni scolastiche). 1. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
Art. 2. (Trasformazione delle istituzioni scolastiche in fondazioni). 1. Ogni istituzione scolastica può,
nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, costituirsi in fondazione, con la
possibilità di avere partner che ne sostengano l'attività, che
partecipino ai suoi organi di governo e che contribuiscano a raggiungere
gli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e a
innalzare gli standard di competenza dei singoli studenti e di
qualità complessiva dell'istituzione scolastica. Art. 3. (Organi delle istituzioni scolastiche))
1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: a) il dirigente scolastico; b) il consiglio di amministrazione di cui agli articoli 5 e 6; c) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7; d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all'articolo 8; e) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 10.
Art. 4. (Dirigente scolastico).. 1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
Art. 5. (Consiglio di amministrazione).. 1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale dell'attività di istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico: a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri; b) approva il piano dell'offerta formativa; c) approva il programma annuale delle attività; d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti; e) nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 10, entro due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione. 2. Il consiglio di amministrazione
dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre
successivo alla sua scadenza.
Art. 6. (Composizione del consiglio di amministrazione).. 1. Il consiglio di amministrazione è
composto da un numero di membri non superiore a undici, ivi compreso il
dirigente scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del
consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei
genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
degli studenti. Ne fanno parte, altresì, rappresentanti dell'ente tenuto
per legge alla fornitura dei locali della scuola ed esperti esterni
scelti in ambito educativo, tecnico o gestionale ai sensi di quanto
previsto dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d).
Art.7 (Collegio dei docenti). 1. Il collegio dei docenti ha
compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare,
all'elaborazione del piano dell'offerta formativa in conformità a quanto
disposto dall'articolo 1, comma 5.
Art. 8. (Organi di valutazione collegiale degli alunni). 1. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi relativi ai singoli percorsi di studio, secondo modalità indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 9. (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie). 1. Le istituzioni scolastiche,
nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla
legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli
studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti
di riunione e di associazione. Art. 10. (Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto). 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con i servizi di valutazione di competenza regionale, con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da docenti esperti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della presente legge e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che ne prevede anche il compenso. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività.
Capo II AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE Art. 11. (Decentralizzazione). 1. Con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi
da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle
risorse finanziarie, umane e strumentali necessari per l'esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti alle regioni e agli enti locali
nell'ambito del sistema educativo di istruzione e di formazione, ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ai
predetti trasferimenti si applicano le disposizioni dell'articolo 7,
commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il
trasferimento è disposto, se le relative funzioni non sono già state
attribuite, con le modalità previste dai rispettivi statuti. Capo III STATO GIURIDICO, MODALITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI Art. 12. (Finalità). 1. La Repubblica riconosce e
valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne
garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e
continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera
e retributivo per merito. Art. 13. (Percorsi di formazione iniziale dei docenti). 1. I
percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di
istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei
corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle
competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative,
relazionali e comunicative, nonché di riflessione sulle pratiche
didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del
docente. a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalità di cui al comma 5, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1; b) il profilo formativo e professionale del docente; c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso; d) i relativi ambiti disciplinari; e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi centoventi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione. 3. Per la
formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del
secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a),
sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline
impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 2, lettera c),
disciplinano, altresì, le attività didattiche concernenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap e prevedono che
la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la
frequenza di stage all'estero. Art. 14. (Albo regionale). 1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 13, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l'ufficio scolastico regionale, tenuto dagli organismi tecnici rappresentativi regionali di cui all'articolo 21, comma 3, e distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
Art. 15. (Contratto di inserimento formativo al lavoro). 1. Coloro
che hanno conseguito l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 13, svolgono
un anno di applicazione, attraverso un apposito contratto di inserimento
formativo al lavoro. L'ufficio scolastico regionale competente, tenendo
conto delle esigenze e delle richieste espresse dalle istituzioni
scolastiche, provvede all'assegnazione dei docenti alle medesime
istituzioni ai fini della stipulazione, da parte dei rispettivi
dirigenti scolastici, del contratto di inserimento formativo al lavoro,
cui si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme vigenti
in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto
scuola. Art.16 (Concorso d'istituto). 1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dall'articolo 13, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, attestato dall'iscrizione nell'albo regionale di cui all'articolo 14, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 15, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.
Art.17. (Articolazione della professione docente). 1. La professione docente è
articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente
ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento
giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione
in livelli non implica sovraordinazione gerarchica. a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa; b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa; c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa; d) i titoli professionali acquisiti in servizio. 5. La valutazione di cui al comma 4
non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente
negativo e adeguatamente documentato in ordine a quanto previsto dalle
lettere a) e b) del medesimo comma, che dà luogo alla
sospensione temporanea della progressione economica automatica per
anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito
professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di
carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.
Art.18. (Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche). 1. È
istituita la vicedirigenza delle istituzioni scolastiche. Art. 19 (Associazionismo professionale). 1. L'associazionismo professionale
costituisce libera espressione della professionalità docente e può
svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche e formative,
che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità
di comunicazione anche attraverso appositi spazi. Art. 20. (Organismi tecnici rappresentativi). 1. Al fine
di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la
partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative
alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e di formazione sono
istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente,
articolati in un organismo nazionale e in organismi regionali. Art. 21. (Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi). 1. L'organismo tecnico rappresentativo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 1: a) provvede alla raccolta dei dati contenuti negli albi regionali di cui all'articolo 14; b) formula proposte sui criteri da seguire per la formazione iniziale, per
l'abilitazione nonché per l'individuazione degli standard professionali dei docenti; c) redige e aggiorna il codice deontologico; d) esercita potestà disciplinari sugli iscritti negli albi regionali di cui alla lettera a). 2.
L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri
obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri
di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali
del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché alle
tecniche e alle procedure di reclutamento dei docenti. Art. 22. (Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area). 1. Al fine di garantire l'autonomia
della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita
l'area contrattuale della professione docente
come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate
alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono
individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i
princìpi fissati dalla presente legge. |
Capo I GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Art. 1. (Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche) 1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, finalizzate alla piena attuazione dell’autonomia scolastica. 2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge. 3. Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. 4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. 5. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici, salvo quanto previsto dall’art. 4. 6. Gli organi di cui all’art. 3, concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Nell’attuazione di esso, dovranno essere valorizzati la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio. 7. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al successivo articolo 3.
Art. 2. (Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di istituzioni scolastiche autonome)
1. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, singolarmente o in rete, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l’innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui agli articoli successivi della presente legge. 2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
Art. 3 (Organi delle istituzioni scolastiche) 1. Sono organi delle istituzioni scolastiche; a) il dirigente, di cui all’art. 4, con funzioni di gestione; b) il consiglio, di cui agli art. 5 e 6, con funzioni di indirizzo. c) i consigli dei dipartimenti tecnici di cui all’articolo 7; d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all’articolo 8; e) il nucleo di valutazione di cui all’articolo 10. 2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione della comunità scolastica .
Art. 4 (Dirigente scolastico)
Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente competenti.
Art. 5 (Consiglio di indirizzo) 1. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare: a) approva e modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri; b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento; c) delibera il piano dell'offerta formativa; d) approva il programma annuale e – nei limiti consentiti dalla legge di bilancio – anche pluriennale (da denominare bilancio di previsione) ; e) approva il conto consuntivo; f) delibera il regolamento di istituto; g) designa i componenti del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 10; h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e la partecipazione a fondazioni e consorzi di cui all’art. 2. 2. Per l’esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) ad h) è necessaria la proposta del dirigente scolastico. 3. Il consiglio di indirizzo dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. 4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dalla legge. Decorsi sei mesi dall’insediamento, il consiglio di indirizzo può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma. 5. Lo statuto deliberato dal consiglio di indirizzo non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna. 6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di indirizzo, l’organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
Art. 6 (Composizione del consiglio di indirizzo) 1. Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero di membri compreso fra sette ed undici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri: a. il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali ed amministrativi sono membri di diritto; b. la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; c. nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti; d. del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’art. 1 comma 3, in numero non superiore a due. 2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento. 3. Il consiglio di indirizzo è presieduto da un genitore o da un componente esterno, eletto nel suo seno. Il presidente convoca l’organo e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. 4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario del consiglio. 5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio di indirizzo non hanno diritto di voto per quanto riguarda il bilancio di previsione e il conto consuntivo. 6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio di indirizzo si svolgono entro il 30 settembre dell’anno scolastico successivo all’approvazione dello Statuto
Art.7 (Consigli dei dipartimenti) 1. Per l’esercizio della libertà di insegnamento, sono istituiti in ciascuna istituzione scolastica i Consigli dei dipartimenti, quali organi tecnici, per aree disciplinari o interdisciplinari, con compiti di programmazione delle attività didattiche, educative e valutative, in attuazione del piano dell’offerta formativa deliberato dal Consiglio di indirizzo della scuola. 2. Fanno parte dei Consigli di ciascun dipartimento i docenti delle rispettive discipline. 3. Il regolamento di istituto di cui all’art. 5, comma 1, lettera f) disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei Consigli dei dipartimenti ed il loro coordinamento. 4. I Consigli dei dipartimenti tecnici si riuniscono in seduta obbligatoria all'inizio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta nel corso dell’anno scolastico se ne ravvisi la necessità per approvare collegialmente le attività didattiche, educative e valutative delle istituzioni scolastiche.
Art. 8 (Organi di valutazione collegiale degli alunni) 1. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi relativi ai singoli percorsi di studio, secondo modalità indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5,comma 1 , lettera f).
Art. 9 (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie)
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.
Art. 10 (Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto) 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da docenti senior ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della presente legge e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), che ne prevede anche il compenso. Le valutazioni espresse annualmente, sulla base di indicatori nazionali forniti dall’INVALSI, sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività.
Capo II STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI
Art. 11 (Finalità)
1. La Repubblica assicura la libertà di insegnamento, riconosce e valorizza l’autonomia e la crescita professionale dei docenti, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito. 2. Ai fini di cui al comma 2 , la Repubblica riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale. 3. La funzione docente è rivolta prioritariamente alla formazione integrale della persona e all’educazione dei giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.
Art. 12 (Albo regionale) 1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di abilitazione, in un apposito albo regionale, distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione. 2. Gli iscritti agli albi regionali possono, a domanda, chiedere il passaggio all’albo di un’altra Regione solo al termine del primo quinquennio dall’iscrizione all’albo di appartenenza. Essi conservano i titoli acquisiti
Art.13 (Concorsi per il reclutamento dei docenti ) 1. Il reclutamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado avviene mediante concorsi per titoli banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati dagli organismi competenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite con regolamento nazionale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono accedere esclusivamente gli insegnanti iscritti agli albi regionali. Il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella istituzione scolastica di assegnazione. Al termine del triennio, l’istituzione scolastica conferma il docente in ruolo, sulla base della valutazione dell’attività didattica svolta, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al precedente comma. 3. Il docente confermato ha diritto di partecipare ai bandi delle reti scolastiche per il trasferimento ad altra istituzione scolastica, informandone preventivamente l’istituzione scolastica di appartenenza, almeno sei mesi prima dell’anno scolastico del previsto trasferimento.
Art. 14 (Articolazione della professione docente) 1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica. 2. Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento, per esigenze connesse con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Ai soli docenti senior possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente comma sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto. 3. La retribuzione iniziale di ciascun livello professionale di cui al comma 1 è fissata dalla contrattazione collettiva, ma non può essere inferiore a quella iniziale del livello immediatamente precedente, maggiorata del 30%. All'interno di ciascun livello è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Tali aumenti non sono riassorbiti nel passaggio ai livelli professionali successivi. 4. L'attività del personale appartenente ai livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a: a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa; b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa; c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa; d) i titoli professionali acquisiti in servizio.
4.
La valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti
sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e
adeguatamente documentato in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b) del
medesimo comma, che dà luogo alla sospensione temporanea della
progressione economica automatica per anzianità del docente. Le
valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato
utilizzabile ai fini della progressione
di carriera e sono riportate nel portfolio personale
del docente.
Art. 15 (Associazionismo professionale) 1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi. 2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente in materia sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e valorizzate nelle loro funzioni propositive.
Art. 16 (Area contrattuale autonoma) 1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita una specifica area di contrattazione dei docenti.
Capo III RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME
Art. 17 (Consigli delle autonomie scolastiche) 1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a livello regionale e nazionale i Consigli delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti e dai presidenti dei consigli di indirizzo delle istituzioni scolastiche autonome e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento.
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Note:
Comparazione del testo base originario (a sinistra) e della nuova formulazione del PDL 953 (a destra). Giacchè il testo base ha subito anche delle modifiche "diminutive" (nel senso che alcuni articoli sono stati stralciati), a sinistra, nella versione originaria, in carattere blu/azzurro le parti "cassate", mentre a destra in carattere rosso sono evidenziate le innovazioni.
A cura di Cinzia Olivieri